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Fino a tre mesi prima del giorno convenuto per
l’arrivo dell’ospite, il contratto di albergo può
essere sciolto da entrambe le controparti mediante dichiarazione
unilaterale senza pagamento di spese di annullamento. La
dichiarazione di annullamento deve trovarsi nelle mani della
controparte al più tardi tre mesi prima del giorno convenuto
per l’arrivo dell’ospite.
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Fino ad un mese prima del giorno convenuto per
l’arrivo dell’ospite, il contratto di albergo può
essere sciolto da entrambe le controparti mediante dichiarazione
unilaterale, vi sono però da pagare le spese di annullamento
nella misura del prezzo della camera di 40 %. La dichiarazione di
annullamento deve trovarsi nelle mani della controparte al più
tardi un mese prima del giorno convenuto per l’arrivo
dell’ospite.
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L’albergatore ha il diritto di recedere
dal contratto nel caso l’ospite non compaia entro le ore 18
del giorno di arrivo convenuto, a meno che non si sia pattuito un
orario di arrivo più tardo.
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Nel caso l’ospite abbia versato un
acconto, il locale (i locali) resta (restano) a lui riservati fino
alle ore 12 del giorno successivo.
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Anche se l’ospite non utilizza i locali
e/o la prestazione di pensione ordinata, egli è obbligato a
pagare all’albergatore il corrispettivo convenuto.
L’albergatore deve però portare in detrazione ciò
che ha risparmiato con la mancata fruizione della prestazione
offerta o ciò che ha ottenuto locando in altro modo i locali
ordinati. Per esperienza, nella maggior parte dei casi i risparmi
dell’esercizio dovuti alla mancata effettuazione della
prestazione ammontano il 10 percento del prezzo della camera.
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L’albergatore deve adoperarsi di locare
in altro modo, a seconda delle circostanze, i locali non utilizzati
( 4 1107 Codice civile austriaco).